Ove appropriato e consentito dal consiglio di amministrazione, l'istituto di investimento può acquisire una partecipazione diretta o una partecipazione azionaria in un'impresa quotata in borsa, privata o statale.
Tale investimento può conferire diritti di voto e consentire all'ente di influenzare direttamente determinate attività dell'organizzazione a cui ha partecipato o, quando vi è la piena proprietà, includere la rappresentanza nel consiglio di amministrazione di una società o di un ente.
In una tale situazione, il consiglio dell'ente di previdenza sociale assicura che i suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società rappresentino gli interessi dell'ente di previdenza sociale. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse, viene posto in essere un allineamento e una compatibilità a priori tra gli obiettivi dell'ente previdenziale e gli obiettivi aziendali dell'impresa.